Art. 1.

      1. I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e dell'economia e delle finanze-Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi del personale già assunto a tempo determinato, procedendo alla sua progressiva immissione, nei ruoli organici dei medesimi Ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. L'immissione del personale di cui al comma 1 nei ruoli organici dei Ministeri interessati deve avvenire nel corso del triennio 2006-2008.